Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra due parti dove l’una, l’azienda sponsor, si impegna a riconoscere un corrispettivo economico, e l’altra parte, soggetto sponsorizzato, si impegna a fornire prestazioni pubblicitarie attraverso, ad esempio, la partecipazione ad eventi la cui notorietà è tale da poter veicolare attraverso il pubblico la conoscenza, l’immagine, il nome e il marchio dello sponsor.
Pertanto, il soggetto sponsorizzato si impegna ad assumere accanto alla propria denominazione i caratteri distintivi, il marchio dello sponsor e apporre gli stessi su abbigliamento di gioco, su stampe, pubblicazioni pubblicitarie e su tutto quello che possa essere utile al fine di divulgare nel modo più estensivo, come da previsioni contrattuali, l’immagine dell’azienda sponsor, durante le varie attività
Dal punto di vista fiscale, le sponsorizzazioni sono da inquadrare nella più ampia categoria della pubblicità commerciale e, per espressa previsione di legge, configurano sempre lo svolgimento di un’attività commerciale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Da ciò deriva che, a fronte di una sponsorizzazione, una Associazione NoProfit dovrà sempre emettere fattura assoggettando ad IVA il corrispettivo ricevuto.
Ne consegue che, per poter stipulare contratti di sponsorizzazione è indispensabile per l’Associazione NoProfit aprire la partita IVA, in quanto trattasi di attività commerciale per definizione, con le conseguenze del caso.
– “Benefici per le aziende e Limiti agli importi”
Il contratto di sponsorizzazione rappresenta, per diverse aziende, uno dei metodi migliori per fare “branding”. Oltre a costituire una forma di pubblicità volta a rafforzare l’immagine presso il pubblico, attraverso tale contratto è possibile alleggerire il carico fiscale grazie alla deducibilità fiscale dei costi sostenuti.
Generalmente, uno degli elementi che una potenziale azienda Sponsor valuta prima di procedere ad una sponsorizzazione è la deducibilità, dal punto di vista fiscale, del relativo costo
Per l’azienda sponsor “Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi…”, così recita l’articolo 108, comma 2, n. 917/1986 testo unico delle imposte sui redditi.
L’articolo 90, comma 8, legge 289/2002 prevede che: “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di <vari modelli di associazioni noprofit…> costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Questa norma è fondamentale in quanto introduce una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa. A fronte di ciò le sponsorizzazioni erogate nei confronti delle ASD sono deducibili integralmente, in qualità di spese di pubblicità, dal reddito del soggetto erogante fino ad un importo di 200.000 euro.
Sullo specifico punto delle Condizioni per fruire della deducibilità, la circolare 21/E/2003, e la successiva risoluzione 57/E/2010, hanno confermato come sia possibile fruire di tale agevolazione solamente rispettando le seguenti condizioni:
- i corrispettivi erogati devono essere destinati a promuovere l’immagine o i prodotti del soggetto erogante;
- a fronte delle somme erogate deve sussistere una specifica attività dell’associazione beneficiaria;
Anche la Cassazione ha più volte sentenziato in più occasioni come sia proprio il comma 8 art. 90 a qualificare “ex lege” le spese indicate come pubblicitarie.
Pertanto, il limite massimo di 200.000 euro annui, entro il quale le somme corrisposte a enti e associazioni a fronte di prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione sono di conseguenza interamente deducibili dal reddito d’impresa.
Tuttavia, non si esclude che corrispettivi superiori a tale soglia fruiscano anch’essi dello stesso trattamento se le somme siano erogate a fronte di contratti che caratterizzano sostanzialmente un rapporto di sponsorizzazione. Questo emerge chiaramente dalla risoluzione n. 57/E 2010 con cui l’Agenzia delle Entrate ha indicato il corretto trattamento fiscale dei corrispettivi, erogati a favore di enti ed associazioni noprofit, eccedenti la quota annua di 200.000 euro.
DOMANDE AL POST 3:
1. Quali sono le possibili contestazioni o quali sono i requisiti formali per rendere valida una sponsorizzazione ?
Non è raro che l’amministrazione finanziaria dello Stato contesti la deducibilità delle spese. In particolare, sono oggetto delle rimostranze la mancanza di inerenza, l’antieconomicità del costo e persino l’inesistenza oggettiva dell’intera operazione.
l percorso che porta alla deducibilità dei contratti di sponsorizzazione richiede, pertanto, la verifica della sussistenza di alcuni fattori. Ad esempio, deve essere riscontrabile un’effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario e finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’Azienda Sponsor. A tal fine è opportuno procedere, innanzitutto, alla sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione nel quale formalizzare gli obblighi assunti dalla Associazione a fronte del corrispettivo pagato dallo sponsor. In genere le attività concordate consistono nella promozione del marchio aziendale, mediante apposizione dello stesso sull’attrezzatura utilizzate, sulla cartellonistica, su manifesti e volantini. Il rispetto di questo tipo di condizioni potrà essere dimostrato ad esempio grazie alla documentazione fotografica delle competizioni affrontate.
A proposito della riscontrabilità, sebbene non esista alcuna disposizione di legge che obblighi a redigere un contratto di sponsorizzazione o di pubblicità, è comunque consigliabile stipulare il contratto nella forma di scrittura privata a cui seguirà sua registrazione nell’ufficio competente. In merito a quest’ultima incombenza ed alla relativa imposta, occorre rilevare che il contratto di sponsorizzazione non rientra tra quei contratti per cui sussiste l’obbligo di registrazione. L’imposta di registro non sarà pertanto dovuta fintanto che non si ritenesse di dover “usare” detto contratto. Qualora, ad esempio, dovessero insorgere controversie in fase di adempimento e si rendesse così necessaria la registrazione del contratto per il suo utilizzo giudiziario.